PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 844 del codice civile).

      1. L'articolo 844 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 844. - (Immissioni). - Il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti sonore.
      Nell'applicare le disposizioni di cui al primo comma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Deve, altresì, tenere conto della priorità di un determinato uso».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.